Art. 10 · Scambio di informazioni

Art. 10

Scambio di informazioni

In vigore dal 2 giu 2004
1.   Le autorità competenti della Svizzera e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplati dal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamente giustificata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Nell'ambito del campo di applicazione dello scambio di informazioni, quale definito dal presente paragrafo, le informazioni vengono scambiate in conformità alle procedure stabilite dalle convenzioni in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri interessati; il trattamento confidenziale di tali informazioni è assicurato nei modi previsti da tali convenzioni. 2.   Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato. 3.   Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca una frode fiscale o una violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente in merito a una frode fiscale o a una violazione analoga possono fondarsi su: a) documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione relativa a conti bancari; b) testimonianze del contribuente; c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure d) elementi di prova indiziari. 4.   La Svizzera avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire singole categorie di casi che ricadono nelle violazioni analoghe in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.
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