Art. 1
Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori svizzeri
In vigore dal 2 giu 2004
1. I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all', che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito designato «Stato membro», da un agente pagatore stabilito sul territorio della Svizzera sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e dall', a una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti tre anni e successivamente al 35 %.
2. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta sopra indicata i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Ai fini del presente accordo, il termine «stabile organizzazione» ha il significato che gli viene attribuito dalla convenzione in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e lo Stato di residenza del debitore. In assenza di tale convenzione, per «stabile organizzazione» s'intende una sede fissa attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l'attività di un debitore.
3. Tuttavia, qualora la Svizzera riduca a una percentuale inferiore al 35 % l'aliquota della sua imposta preventiva prelevata sui pagamenti di interessi di fonte svizzera effettuati a persone fisiche residenti in uno Stato membro, essa preleverà una ritenuta su tali pagamenti di interessi. Il livello di detta ritenuta sarà pari alla differenza tra il livello della ritenuta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la nuova aliquota dell'imposta preventiva, ma non può essere superiore al livello stabilito al medesimo paragrafo 1.
Qualora la Svizzera restringa il campo d'applicazione della sua normativa riguardante l'imposta preventiva prelevata sui pagamenti di interessi effettuati a persone fisiche residenti in uno Stato membro, i pagamenti di interessi così esentati dal pagamento dell'imposta preventiva saranno assoggettati al prelievo di una ritenuta alle aliquote di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli interessi pagati dai fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro.
5. La Svizzera adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presente accordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio della Svizzera e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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