Art. 8
Decisioni e raccomandazioni
In vigore dal 28 mag 2004
Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e associazione ad adottare decisioni/raccomandazioni ai sensi dell’articolo 110 dell’accordo di stabilizzazione e associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione del loro oggetto.
Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell' del presente allegato.
Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:683:oj#art-8-20