Art. 6 · Corrispondenza

Art. 6

Corrispondenza

In vigore dal 28 mag 2004
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e associazione viene inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a Bruxelles. Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e associazione agli indirizzi specificati nel comma precedente.
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