Art. 3
Rappresentanza
In vigore dal 28 mag 2004
I membri del consiglio di stabilizzazione e associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.
Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Storico versioni
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