Art. 11
Lingue
In vigore dal 28 mag 2004
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.
Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:683:oj#art-11