Art. 10 · Decisioni e raccomandazioni

Art. 10

Decisioni e raccomandazioni

In vigore dal 28 mag 2004
1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione sono approvate di comune accordo dalle parti. Tra una riunione e l’altra, il consiglio di stabilizzazione e associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. 2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione previste dall'articolo 110 dell'accordo di stabilizzazione e associazione recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
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