Art. 1 · Presidenza

Art. 1

Presidenza

In vigore dal 28 mag 2004
La presidenza del comitato di stabilizzazione e associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e associazione e termina il 31 dicembre 2004.
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