Art. 1 · Presidenza

Art. 1

Presidenza

In vigore dal 28 mag 2004
Il consiglio di stabilizzazione e associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di stabilizzazione e associazione e termina il 31 dicembre 2004.
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