Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 mag 2004
Le due città designate adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace applicazione degli della decisione n. 1419/1999/CE. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2004. Per il Consiglio Il Presidente J. O'DONOGHUE (1)  GU L 166 dell’1.7.1999, pag. 1.
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