Art. 3
In vigore dal 27 mag 2004
Le due città designate adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace applicazione degli della decisione n. 1419/1999/CE.
Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
J. O'DONOGHUE
(1) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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