Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 mag 2004
1.   Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e da la Repubblica di Armenia, secondo le rispettive procedure. 2.   Le parti notificano l’un l’altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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