Art. 2
In vigore dal 17 mag 2004
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, le attuali disposizioni dell’accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.
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