Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 mag 2004
1.   La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’, già posti illegalmente a loro disposizione, ad eccezione dei 192,1 milioni di euro già recuperati. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino a quella del suo effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. 3.   Il tasso di interesse di cui al paragrafo 2 si applica come interesse composto durante tutto il periodo di cui al succitato paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:173:oj#art-2