Art. 2
In vigore dal 30 apr 2004
La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea è modificata come segue:
1)
All', primo comma:
—
i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto»,
—
è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A* 16, terzo scatto”».
2)
All', in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente:
«e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:547:oj#art-2