Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2004
La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea è modificata come segue: 1) All', primo comma: — i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto», — è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A* 16, terzo scatto”». 2) All', in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente: «e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»
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