Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 apr 2004
Presso i valichi di frontiera terrestre e marittima, gli Stati membri possono separare i flussi di veicoli prevedendo corsie distinte per veicoli leggeri e automezzi pesanti e autobus, contrassegnate dalla segnaletica di cui all'allegato III. Gli Stati membri possono variare le indicazioni su tale segnaletica, se ciò è opportuno in considerazione delle circostanze locali.
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