Art. 3
In vigore dal 29 apr 2004
1.
a)
I cittadini dell'Unione europea;
b)
i cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
c)
i cittadini della Confederazione svizzera; e
d)
i familiari delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che non sono cittadini di uno di tali Stati e che beneficiano delle disposizioni del diritto comunitario sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
possono usare la corsia contrassegnata dalla segnaletica di cui all'allegato I. Essi possono usare altresì la corsia contrassegnata dalla segnaletica di cui all'allegato II.
2. Tutti gli altri cittadini di paesi terzi usano la corsia contrassegnata dalla segnaletica di cui all'allegato II.
3. Tuttavia, laddove si verifichi uno squilibrio temporaneo dei flussi di traffico presso un determinato valico di frontiera, le autorità competenti possono derogare alle norme relative all'uso di corsie distinte per il tempo necessario alla eliminazione di tale squilibrio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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