Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri prevedono corsie separate presso i valichi aeroportuali autorizzati alle rispettive frontiere esterne per eseguire i necessari controlli di frontiera delle persone che entrano nel loro territorio. Le corsie sono contrassegnate dalla segnaletica di cui all'. La medesima segnaletica è utilizzata se gli Stati membri prevedono corsie separate presso i rispettivi valichi di frontiera esterna terrestre e marittima.
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