Art. 5
In vigore dal 29 apr 2004
1. Le operazioni di assunzione e di concessione del prestito di cui all', paragrafo 2, saranno effettuate alla medesima data di valuta e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora l'Albania decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta dell'Albania, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Le spese sostenute dalla Comunità in relazione diretta con le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a norma della presente decisione sono a carico dell'Albania.
5. Il comitato economico e finanziario viene tenuto informato dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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