Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 apr 2004
L'assistenza è erogata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle sue modalità di esecuzione. In particolare, il memorandum d'intesa da concordare con le autorità dell'Albania prevede che questa prenda le opportune misure per prevenire frodi e altre irregolarità in relazione a tale assistenza. Esso deve inoltre prevedere controlli da parte della Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con il diritto di effettuare controlli ed ispezioni in loco e audit da parte della Corte dei conti, da effettuare, se opportuno, in loco.
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