Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Albania le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie cui è subordinato il prestito, che saranno oggetto di un memorandum d'intesa. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all', paragrafo 4. 2.   Prima di procedere all'erogazione effettiva dell'assistenza comunitaria la Commissione verifica l'affidabilità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Albania che hanno rilevanza per la presente assistenza macrofinanziaria comunitaria. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in coordinamento con il FMI, che le politiche economiche dell'Albania rispondano agli obiettivi dell'assistenza e che siano soddisfatte le condizioni di politica economica e finanziarie alle quali essa è subordinata.
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