Art. 4
Compiti dello Stato membro organizzatore
In vigore dal 29 apr 2004
1. Se uno Stato membro decide di organizzare un volo congiunto per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi che è aperto alla partecipazione di altri Stati membri, ne informa le autorità nazionali di tali Stati membri.
2. L'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore adotta le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento del volo congiunto. Essa in particolare provvede a:
a)
scegliere il vettore aereo e determinare con quest'ultimo tutti i costi pertinenti del volo congiunto ed assumere i relativi obblighi contrattuali nonché assicurarsi che esso prende tutte le misure necessarie ad effettuare il volo congiunto, fornendo altresì l'adeguata assistenza ai cittadini dei paesi terzi e alle scorte;
b)
chiedere e ricevere dai paesi terzi di transito e di destinazione le autorizzazioni richieste per l'attuazione del volo congiunto;
c)
avvalersi dei contatti e prendere le disposizioni appropriate per l'organizzazione del volo congiunto con gli Stati membri partecipanti;
d)
definire le modalità operative e le procedure e determinare, d'intesa con gli Stati membri partecipanti, il numero delle scorte necessario in relazione al numero di cittadini di paesi terzi da allontanare;
e)
concludere tutti gli accordi finanziari appropriati con gli Stati membri partecipanti.
Storico versioni
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