Art. 1 · Obiettivo

Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 29 apr 2004
Obiettivo della presente decisione è coordinare gli allontanamenti congiunti per via aerea, da due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (in seguito denominati «cittadini di paesi terzi»).
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