Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
La dichiarazione di cui all’ sarà depositata presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, depositario della convenzione, al più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna, unitamente alle versioni inglese, francese e spagnola della presente decisione.
Storico versioni

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