Art. 1
In vigore dal 29 apr 2004
La dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare, depositata presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica il 31 gennaio 2000, è sostituita dalla seguente dichiarazione:
«Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare
Gli Stati seguenti sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7 e gli articoli da 14 a 35 della convenzione sono ad essa applicabili.
La Comunità possiede competenze, condivise con i succitati Stati membri, nei settori coperti dall'articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della convenzione, come stabilito dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica all’, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II, capitolo 3, intitolato “Protezione sanitaria”.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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