Art. 1 · La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:

Art. 1

La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:

In vigore dal 28 apr 2004
1) Il testo di cui all' è sostituito dal seguente: « Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell', paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato di cui alla presente direttiva. Nel caso di cui alla lettera a), punto 3.1, dell’allegato, la zona suddetta di Cipro è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera a), punto 6, dell’allegato, le zone suddette di Lettonia, Slovenia e Slovacchia sono riconosciute fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera a), punto 11, dell’allegato, la zona suddetta di Cipro è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera a), punto 13, dell’allegato, le zone suddette di Cipro e Malta sono riconosciute fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato, per Irlanda, Italia (Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì- Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonia, Lituania, Austria [Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Slovenia e Slovacchia, le zone succitate sono riconosciute fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera d), punto 1, dell’allegato, la zona suddetta della Lituania è riconosciuta fino al 31 marzo 2006. Nel caso di cui alla lettera d), punto 3, dell’allegato, la zona suddetta di Malta è riconosciuta fino al 31 marzo 2006.» 2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato di cui alla presente decisione.
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