Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 21 apr 2004
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere computerizzate.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-8-145