Art. 75
In vigore dal 21 apr 2004
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Storico versioni
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