Art. 51 · Trasporti

Art. 51

Trasporti

In vigore dal 21 apr 2004
La cooperazione si prefigge: — la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse, — la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità, — il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo, — il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti, — il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.
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