Art. 5
Prodotti interamente ottenuti
In vigore dal 21 apr 2004
1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Egitto:
a)
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b)
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d)
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'Egitto, con le loro navi;
g)
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h)
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k)
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a)
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Egitto;
b)
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Egitto;
c)
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d)
il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto;
e)
e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto.
Storico versioni
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