Art. 5
1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare
In vigore dal 21 apr 2004
a)
a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b)
a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c)
attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d)
con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.
2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRINCIPI FONDAMENTALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-5