Art. 47
Normalizzazione e valutazione della conformità
In vigore dal 21 apr 2004
Le parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:
a)
incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità, specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari;
b)
innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
c)
sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-47