Art. 42
Istruzione e formazione
In vigore dal 21 apr 2004
Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione.
La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.
Storico versioni
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