Art. 37 · Condizioni particolari

Art. 37

Condizioni particolari

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell', si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo; oppure ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1. 2) prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto; b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo; oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1. 2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Egitto» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
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