Art. 32

Art. 32

In vigore dal 21 apr 2004
1.   A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2.   Le parti terranno consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-32