Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca. 2.   Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: — sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti, — permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra, — rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale, — promuovere iniziative comuni.
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