Art. 3
In vigore dal 21 apr 2004
1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
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sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
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permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,
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rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale,
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promuovere iniziative comuni.
Storico versioni
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