Art. 19 · Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 21 apr 2004
1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2.   I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «versione araba». 3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
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