Art. 16 · Requisiti di carattere generale

Art. 16

Requisiti di carattere generale

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I prodotti originari della Comunità importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV; oppure b) nei casi di cui all', paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
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