Art. 13 · Attuazione

Art. 13

Attuazione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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