Art. 3
In vigore dal 20 apr 2004
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. La Francia trasmette queste informazioni mediante la scheda di informazione di cui in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:90(1):oj#art-3