Art. 2
In vigore dal 20 apr 2004
1. La Francia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare da SORENI l’aiuto di cui all’, lettera c), già posto illegalmente a sua disposizione. Tale aiuto è di 2 974 306 EUR.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per SORENI fino alla data del recupero.
4. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
5. Il tasso di riferimento è applicato su una base composta per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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