Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 apr 2004
1.   La Francia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare da SORENI l’aiuto di cui all’, lettera c), già posto illegalmente a sua disposizione. Tale aiuto è di 2 974 306 EUR. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 3.   L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per SORENI fino alla data del recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. 5.   Il tasso di riferimento è applicato su una base composta per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.
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