Art. 6
Consultazioni
In vigore dal 13 apr 2004
1. Quando il Centro riceve una domanda d’accesso ad un documento che detiene, ma che proviene da un terzo, verifica l’applicabilità delle eccezioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Se, al termine di questa verifica, il Centro ritiene che l'accesso al documento richiesto debba essere rifiutato ai sensi di una delle eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è inviata una risposta negativa senza consultazione dell'autore terzo.
3. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente articolo, l’Ufficio dà un seguito favorevole alla domanda senza che si provveda a consultare l’autore terzo quando:
a)
il documento richiesto è già stato divulgato, sia dal suo autore, sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 o di disposizioni simili;
b)
la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto non pregiudica palesemente gli interessi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
In tutti gli altri casi l’autore terzo è consultato.
4. Nell’ipotesi in cui una domanda d'accesso riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, l’Ufficio consulta l'autorità d'origine, fatto salvo il disposto del terzo comma, lettera a), del presente articolo.
5. L’autore terzo consultato dispone di un termine di risposta, che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi, ma che deve permettere all’Ufficio di rispettare i suoi termini di risposta. In mancanza di risposta entro il termine fissato, o quando il terzo è irreperibile o non identificabile, il Centro delibera conformemente al regime di eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001, considerando gli interessi legittimi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.
6. Nel caso in cui il Centro preveda di accordare l'accesso ad un documento contro il parere esplicito del suo autore, provvede ad informare quest'ultimo circa la sua intenzione di divulgare il documento una volta che sono trascorsi dieci giorni lavorativi e richiama la sua attenzione sui mezzi di ricorso che sono a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:605:oj#art-6