Art. 4 · Trattamento delle domande iniziali

Art. 4

Trattamento delle domande iniziali

In vigore dal 13 apr 2004
1.   Al momento della registrazione della domanda, si invia al richiedente un avviso di ricevimento, a meno che la risposta non sia inviata a giro di posta. L'avviso di ricevimento e la risposta sono trasmessi per iscritto, eventualmente anche con mezzi elettronici. 2.   Senza pregiudizio per quanto stabilito dall’ della presente decisione, il dipartimento amministrazione è competente a decidere il seguito da dare alle domande iniziali. A tal uopo, un agente è incaricato di trattare le domande d’accesso e coordinare la presa di posizione. Il richiedente è informato del seguito riservato alla sua domanda. Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della medesima, una domanda di conferma presso il Centro. 3.   In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta da parte del Centro, una domanda di conferma mirante alla revisione della posizione di quest’ultimo. 4.   La mancata risposta del Centro entro i termini fissati abilita il richiedente a presentare una domanda di conferma.
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