Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 apr 2004
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a)
«documento»: qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal supporto su cui è redatto (testo scritto su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva od audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, alle iniziative ed alle decisioni di competenza del Centro;
b)
«terzi»: qualsiasi persona fisica o morale od entità esterna al Centro, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni ed organismi comunitari o non comunitari ed i paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:605:oj#art-2