Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 apr 2004
Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «documento»: qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal supporto su cui è redatto (testo scritto su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva od audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, alle iniziative ed alle decisioni di competenza del Centro; b) «terzi»: qualsiasi persona fisica o morale od entità esterna al Centro, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni ed organismi comunitari o non comunitari ed i paesi terzi.
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