Art. 1
Beneficiari e campo di applicazione
In vigore dal 13 apr 2004
1. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di accesso ai documenti del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (in prosieguo «il Centro»), sotto riserva dei principi, delle condizioni e dei limiti definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e conformemente alle disposizioni previste dalla presente decisione.
2. I documenti che si trovano in possesso del Centro per le sole finalità di traduzione non sono detenuti dal Centro ai sensi di quanto disposto dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:605:oj#art-1