Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 apr 2004
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i frigoriferi ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all' e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.
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