Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 mar 2004
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1)  GU C 308 del 18.12.2003, pag. 5. (2)  Vedasi nota 1. (3)  GU C 288 del 9.10.1999. (4)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. (5)  GU C 74 del 10.03.1998. (6)  Sentenza della Corte di giustizia nella causa 102/87 France v Commission [1988] ECR 4067. (7)  Per quanto concerne la vendita di Ocean SpA a Brandt Italia, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione quanto alla dimensione della società acquirente, Brandt Italia. La società acquistata, Ocean SpA, aveva più di 1 000 dipendenti. (8)  GU C 74 del 10.03.1998. ALLEGATO Informazioni concernenti l’attuazione della decisione 2004/800/CE della Commissione 1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare 1.1. Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari: — capitale, — interessi. 1.2. Qual è l’ammontare totale dell’aiuto illegittimo da recuperare (equivalente aiuto lordo; prezzi di …) concesso in base al regime. 1.3. Qual è il numero totale di beneficiari presso i quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime. 2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto 2.1. Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti. 2.2. Entro quale data sarà completato il recupero? 3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari Nella tabella allegata si prega fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime. Nome del beneficiario Indirizzo del beneficiario Data (1) Ammontare dell’aiuto concesso illegalmente (2) Valuta: … Recupero effettuato Si/No (1)  Data(e) in cui l’aiuto (o parte dell’aiuto) è stato messo a disposizione del beneficiario. (2)  Ammontare dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in termini di equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).
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