Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 mar 2004
1.   L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in base al regime di cui all’, già posto illegalmente a loro disposizione. 2.   L’Italia sopprime l’erogazione di qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere della data della presente decisione. 3.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. 4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi decorrenti dalla data in cui esso è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. 5.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale, alla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario. 6.   Il tasso di interesse di cui al paragrafo 5 si applica su base composta per l’intero periodo di cui al paragrafo 4.
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