Art. 3
Fra gli obiettivi della cooperazione rafforzata e ampliata sono inclusi, tra l'altro:
In vigore dal 30 mar 2004
1)
Il sostegno all'estensione rapida ed efficace dell'iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti della Comunità europea che soddisfino le condizioni previste e la promozione dell'applicazione di norme comparabili nei porti americani interessati;
2)
La collaborazione volta a migliorare le procedure doganali per rendere più sicura la catena logistica degli scambi internazionali e, in particolare, in via prioritaria, ad agevolare l'individuazione di tutte le spedizioni ad alto rischio trasportate via mare tramite container e le indagini di sicurezza al riguardo;
3)
La definizione, nei limiti del possibile, di norme minime in materia di tecniche di gestione dei rischi e di programmi e requisiti associati; e
4)
Il coordinamento, nei limiti del possibile, delle posizioni nelle sedi multilaterali in cui possono essere sollevate e discusse in maniera appropriata questioni relative alla sicurezza dei container.
Storico versioni
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