Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 mar 2004
1.   Gli Stati membri possono mantenere o concludere intese con gli USA al fine di includere nell'iniziativa per la sicurezza dei container i porti comunitari. Tali eventuali intese fanno riferimento all'accordo CMAA ampliato e si conformano ad esso comprese le norme minime, una volta che siano state adottate. La Commissione e gli Stati membri interessati possono consultarsi per assicurare la conformità di tali intese all'accordo CMAA ampliato. 2.   Prima di avviare negoziati per intese con gli USA in settori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 ma coperti dall'accordo CMAA ampliato, uno Stato membro avverte la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce in occasione di tale notifica eventuali informazioni utili. 3.   Gli Stati membri o la Commissione possono chiedere, entro otto giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, consultazioni con gli altri Stati membri e la Commissione. Tali consultazioni si svolgono entro tre settimane dal ricevimento della notifica. In caso di urgenza, le consultazioni si svolgono senza indugio. 4.   Entro cinque giorni dalla conclusione delle consultazioni la Commissione esprime un parere scritto sulla compatibilità delle intese notificate con l'accordo CMAA ampliato, indicando se del caso la necessità di trattare la questione nel quadro di detto accordo. 5.   Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). 6.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri copia delle intese di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché di ogni loro eventuale denuncia o modifica. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004. Per il Consiglio Il presidente M. McDOWELL (1)  GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17. (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17). ACCORDO tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA, viste le disposizioni dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, firmato il 28 maggio 1997, «l'accordo CMAA», considerando quanto segue: (1) TENENDO CONTO del fatto che il 1o marzo 2003 l'«US Customs and Border Protection» ha preso il posto del servizio doganale statunitense di cui all'accordo CMAA. (2) RAMMENTANDO che, ai sensi dell', le parti contraenti possono decidere congiuntamente di ampliare i settori di cooperazione coperti dall'accordo CMAA. (3) RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo CMAA, il comitato misto di cooperazione doganale è composto da rappresentanti delle autorità doganali delle parti contraenti, vale a dire per la Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee assistiti dalle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, e, per gli Stati Uniti d'America, l'«US Customs and Border Protection, Department of Homeland Security.» (4) TENENDO CONTO del fatto che il comitato misto di cooperazione doganale è stato istituito ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo CMAA. (5) TENENDO CONTO delle relazioni strette, fruttuose e di lunga durata tra le autorità doganali degli Stati Uniti d'America e quelle della Comunità europea. (6) PERSUASI DELLA POSSIBILITÀ di migliorare ulteriormente questa cooperazione intensificando tra l'altro gli scambi di informazioni utili e di miglior pratiche tra l'«US Customs and Border Protection», la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea per fare in modo che i controlli doganali generali sul commercio internazionale tengano debitamente conto delle esigenze in materia di sicurezza. (7) CONSIDERANDO l'importanza di estendere la cooperazione a tutti i modi di trasporto internazionale e a tutti i tipi di merci, ponendo l'accento in un primo tempo sul trasporto via mare dei container. (8) CONSIDERANDO l'elevato volume degli scambi nei due sensi tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America realizzati tramite container trasportati via mare e tramite altri modi di trasporto, e il ruolo importante della Comunità europea e degli USA come punti di transito per i container provenienti da numerosi paesi. (9) CONSIDERANDO che container trasportati via mare e provenienti da tutto il mondo sono importati o trasbordati o transitano negli Stati Uniti d'America e nella Comunità europea. (10) PERSUASI della necessità di scoraggiare, prevenire e impedire ogni tentativo terrorista di perturbare il commercio mondiale nascondendo armi in container trasportati via mare o in altri carichi, o utilizzando questi carichi come armi. (11) CONVINTI dell'esigenza di garantire maggiore sicurezza per la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, agevolando al tempo stesso gli scambi legittimi. (12) RICONOSCENDO l'importanza di elaborare, nei limiti del possibile, sistemi reciproci per garantire la sicurezza ed agevolare gli scambi legittimi tenendo debito conto dei rischi. (13) OSSERVANDO che è possibile rendere sostanzialmente più sicuri gli scambi legittimi istituendo un sistema basato sulla collaborazione tra l'autorità doganale del paese importatore e le autorità doganali che intervengono nelle prime fasi della catena di fornitura e sull'utilizzazione di informazioni tempestive e di tecnologie di controllo che consentano di effettuare controlli mirati sui container ad alto rischio prima che questi lascino il porto o il luogo in cui viene effettuato il carico o il trasbordo. (14) RICONOSCENDO l'importanza di sostenere l'iniziativa per la sicurezza dei container (CSI), che mira a salvaguardare il commercio marittimo mondiale rafforzando la cooperazione portuale su scala mondiale per individuare ed esaminare i container ad alto rischio e garantirne l'integrità durante il trasporto. (15) TENENDO PRESENTE l' dell'accordo CMAA che definisce le relazioni tra il medesimo accordo e qualsiasi accordo bilaterale di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale già concluso o che potrebbe essere concluso tra singoli Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America. (16) CONSIDERANDO che l'iniziativa per la sicurezza dei container dovrebbe essere estesa il più rapidamente possibile a tutti i porti della Comunità europea nei quali gli scambi commerciali con gli Stati Uniti d'America effettuati tramite container trasportati via mare non possono essere considerati trascurabili, ove siano soddisfatti alcuni requisiti minimi e siano disponibili tecnologie di controllo adeguate, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:634:oj#art-3